L’I.C.I. è dovuta a ciascun Comune in cui l’immobile stesso si trova. È un’imposta autoliquidata dal contribuente.
Normativa di riferimento:
- D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 e s.m.
- L. 24.10.1996, n. 556 Art 3, commi 48 e seguenti della legge 23.12.96, n. 662
- D.Lgs. 15.12.1997, n. 446
- D.L. 27.05.2008 n. 93
- L. 24 Luglio 2008, N. 126 Art. 1 – Esenzione ICI prima casa.
1) A decorrere dall’anno 2008 è esclusa dall’imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo
2) Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 19923. L’esenzione si applica altresì nei casi previsti dall’articolo 6, comma 3-bis, e dall’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992, e successive modificazioni; sono conseguentemente abrogati il comma 4 dell’articolo 6 ed i commi 2-bis e 2-ter dell’articolo 8 del citato decreto n. 504 del 1992